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D.P.R. 29.04.2002, n. 123

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato. (G.U. 25.06.2002, n. 147)

Art. 4 -

1. Il pagamento per contanti ovvero l'accreditamento nei circuiti bancario o postale delle rate, anche arretrate, di pensioni e di assegni viene effettuato, per qualsiasi importo, a partire dal giorno 5 di ogni mese.

2. Qualora la data prefissata cada in giorno non lavorativo, il pagamento è anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

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