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D.P.R. 29.04.2002, n. 123

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato. (G.U. 25.06.2002, n. 147)

Art. 5 -

1. Il pagamento in contanti delle rate di pensione e degli assegni viene effettuato dagli uffici pagatori, previo accertamento della identità personale dei titolari, mediante esibizione del certificato di iscrizione (libretto) ovvero, in mancanza, della credenziale rilasciata dalla competente direzione provinciale dei servizi vari.

2. Il rappresentante legale o il procuratore, le cui generalità risultino nel flusso informatico di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, debbono esibire, oltre al proprio documento personale di riconoscimento, anche i documenti intestati al rappresentato di cui al comma 1.

3. Nei casi di erogazione in via continuativa a favore dei soggetti creditori di ritenute gravanti sui trattamenti pensionistici, il pagamento viene effettuato previa identificazione personale e contestuale esibizione di apposita certificazione rilasciata dalla competente direzione provinciale dei servizi vari attestante il diritto degli esibitori alle somme in riscossione.

4. Nel caso di pagamento a più eredi del rateo rimasto insoluto a seguito del decesso del titolare di pensione o di assegno, nel flusso informatico vanno riportati gli estremi della comunicazione della direzione provinciale dei servizi vari recante le generalità complete di tutti gli aventi diritto. Detta comunicazione va esibita all'atto della riscossione all'ufficio pagatore che la allegherà alla quietanza di cui all'articolo 6 del presente decreto. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.

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