D.P.R. 29.04.2002, n. 123
1. Il pagamento in contanti è documentato da quietanza apposta su apposito modulo, predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il modulo andrà sottoscritto per quietanza dal titolare della pensione o dell'assegno, ovvero dal suo rappresentante legale o volontario.
2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni unitamente ai rispettivi bonifici domiciliati e tenuti a disposizione per i controlli di legge.
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