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D.P.R. 29.04.2002, n. 123

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato. (G.U. 25.06.2002, n. 147)

Art. 6 -

1. Il pagamento in contanti è documentato da quietanza apposta su apposito modulo, predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il modulo andrà sottoscritto per quietanza dal titolare della pensione o dell'assegno, ovvero dal suo rappresentante legale o volontario.

2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni unitamente ai rispettivi bonifici domiciliati e tenuti a disposizione per i controlli di legge.

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