D.P.R. 29.04.2002, n. 123
1. È soppressa la modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni a carico del bilancio dello Stato, mediante gli assegni di c/c postale di serie speciale previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.
2. I titoli della specie non riscossi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono pagabili presso gli uffici postali di localizzazione entro la data di scadenza di validità sugli stessi riportata. Trascorso tale termine, dovranno essere restituiti alle direzioni provinciali dei servizi vari emittenti, per la riammissione a pagamento delle somme rappresentate, con le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1986.
3. I conti correnti postali infruttiferi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1986 verranno chiusi dopo la resa e la regolarizzazione dell'ultima contabilità di cui all'articolo 26 dello stesso decreto presidenziale.
4. In sostituzione dei tagliandi annessi agli assegni di c/c postale, ai titolari di pensioni e degli assegni di cui all'articolo 1, nel mese di gennaio di ciascun anno, ovvero nel mese in cui verrà attribuito l'aumento per perequazione automatica, verrà inviato un prospetto analitico delle competenze spettanti, da valere fino al mese di dicembre dello stesso anno. L'invio del prospetto sarà ripetuto nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di carattere generale o individuale e comunque nei casi di pagamenti una tantum.
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