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CCNQ 18.12.2002

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Art. 10 - Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente:

- dalle Regioni a statuto ordinario;

- dagli Enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;

- dagli ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e dal Consorzio regionale IACP Marche ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;

- dai Comuni;

- dalle Province;

- dalle Comunità montane;

- dai Consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;

- dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;

- dalle Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;

- dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;

- dalle Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584;

- dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali;

- dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).

2. Il rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è regolato nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie locali.

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