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CCNQ 18.12.2002

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Art. 13 - Comparto del personale delle Università

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera M) comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165):

- università, istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera a) dell'art. 2 del d.lgs. 21.12.1999, n. 517;

- Istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF) di Roma.

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