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CCNQ 18.12.2002

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Art. 7 - Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera E) comprende il personale dipendente:

- dagli Enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;

- dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

- dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

- dall'Istituto italiano di medicina sociale;

- dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

- dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

- dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar) di Livorno;

- dal Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA Science Park);

- dall'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);

- dall'Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze;

- dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (e dai relativi osservatori astronomici ed astrofisici che vi sono confluiti);

- dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

- dall'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM);

- dall'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) (così denominato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e già compreso nella tabella di cui al primo alinea col nome Istituto nazionale di ottica);

- dall'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);

- dall'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS), così denominato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (g

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