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CCNQ 18.12.2002

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Art. 8 - Comparto del personale dei Ministeri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende:

- il personale dipendente dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

- il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese nell'art. 3 ed esclusa l'APAT ricompresa nell'art. 7;

- il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del dPR 26.7.1976, n. 752;

- il personale dipendente dal Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM).

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