Decreto legge 24.12.2002, n. 282
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'8 giugno 2000, nella causa n. 264/99, all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese né all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442".
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