Decreto legge 24.12.2002, n. 282
1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.
1-bis. Dopo l'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci). - 1. Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.
2. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo".
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