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Decreto legge 24.12.2002, n. 282

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità. (G.U. 24.12.2002, n. 301)

Art. 5 - Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive

1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomi, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonché le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 16 aprile 2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.

2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "di cui all'articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,", sono inserite le seguenti: "nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".

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