Decreto legge 24.12.2002, n. 282
1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 3:
1.1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: , relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;
1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica;
2) al comma 4, le parole da: la definizione fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;
3) al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: oggetto di definizione sono inserite le seguenti: aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono risc
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