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Decreto legge 24.12.2002, n. 282

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità. (G.U. 24.12.2002, n. 301)

Art. 5 quater - Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002.

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