Decreto legge 24.12.2002, n. 282
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato con effetto dal 1 gennaio 2003. I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui al citato comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002 prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo sono restituiti ai contribuenti dall'Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo.
2. Si intendono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del presente decreto, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto di imposizione o, comunque di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
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