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Decreto legge 24.12.2002, n. 282

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità. (G.U. 24.12.2002, n. 301)

Art. 6 - Emersione di attività detenute all'estero

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate fino al 30 settembre 2003, relativamente ad attività detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni che seguono: 2

a) la somma da versare è pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001; 3

b) per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati si applica il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazi

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