Decreto legge 24.12.2002, n. 282
1. Il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere trasferiti in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il 30 settembre 2003, con l'applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001. 5
2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.
3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti in
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