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Decreto legge 24.12.2002, n. 282

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità. (G.U. 24.12.2002, n. 301)

Art. 6 quater - Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari

1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 31 luglio 2003. 7

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

7

Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143.

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