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Decreto legge 24.12.2002, n. 282

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità. (G.U. 24.12.2002, n. 301)

Art. 6 ter - Comunicazione tra intermediari

1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro e altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del presente decreto, nonché del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 350 del 2001, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.

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