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Decreto legge 24.12.2002, n. 282

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità. (G.U. 24.12.2002, n. 301)

Art. 7 - Dismissione di beni immobili dello Stato

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, ovvero, per gli anni 2015, 2016 e 2017, nonché per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedura ristretta alla quale investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3. 8

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Comma così modificato da: comma 270 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190; art. 1, comma 428, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

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