Decreto legge 24.12.2002, n. 282
1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e locali, degli ordini e dei collegi professionali, sono integrati da un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico dello Stato e degli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici è già prevista la presenza di uno o più componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
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