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D.M. MIUR 12.12.2002

Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici. (G.U. 18.03.2003, n. 64)

Formula iniziale

IL MINISTRO

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 25 e 29;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali ed, in particolare, l'articolo 137, che riserva all'Amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto ministeriale 15 marzo 2002 n. 33 con il quale è stata determinata, per l'anno scolastico 2001/2002, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

PRESO ATTO che successivamente all'emanazione dei citato decreto la consistenza degli organici è mutata per effetto di modifiche apportate, dagli organi competenti, a taluni dei piani regionali di dimensionamento;

RILEVATA l'entità delle istituzioni scolastiche ed educative, così come risultante, per il corrente anno scolastico, al sistema informativo del Ministero;

CONSTATATO, peraltro, che tale consistenza, globalmente considerata, risulta inferiore a quella definita con il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, concernente la previsione delle dotazioni organiche

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