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Legge 27.12.2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 240)

Titolo II - Disposizioni in materia di entrata

Capo I - Primo modulo della riforma del sistema fiscale statale

Art. 5 - Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive 11

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse;

b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro";

2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il

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