Legge 27.12.2002, n. 289
Titolo II - Disposizioni in materia di entrata
Capo II - Disposizioni in materia di concordato
1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni. 49
Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282
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