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Legge 27.12.2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 240)

Titolo II - Disposizioni in materia di entrata

Capo II - Disposizioni in materia di concordato

Art. 6 - Concordato preventivo

1. È istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.

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