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Legge 27.12.2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 240)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo IV - Interventi nel settore sanitario

Art. 58 - Incentivi per la ricerca farmaceutica

1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di "premio di prezzo" (premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.

Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.

2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica:

a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca;

b) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente;

c) livelli annuali delle esportazioni;

d) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente;

e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti;

f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale ed il fatturato relativo agli anni precedenti.

I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità massima del "premio di prezzo"

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