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Legge 27.12.2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 240)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo V - Finanziamenti degli investimenti

Art. 69 - Misure in materia agricola

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee".

2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti: "nonché ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è inserito il seguente:

"3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande".

4. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004"

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