Legge 27.12.2002, n. 289
Titolo III - Disposizioni in materia di spesa
Capo VI - Altri interventi
1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul rispetto dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa.
2. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
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