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Legge 27.12.2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 240)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo VI - Altri interventi

Art. 82 - Continuità territoriale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse già preordinate.

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