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Legge 27.12.2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 240)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo VI - Altri interventi

Art. 85 - Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna" seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione "prodotto nella montagna" è esente dai diritti annuali di segreteria.

4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autor

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