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Legge 27.12.2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 240)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo VI - Altri interventi

Art. 86 - Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219

1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.

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