Circolare MIUR 20.02.2002, prot. n. 245
Classi e alunni nelle scuole paritarie.
La legge 10 marzo 2000, n. 62, che ha introdotto la parità scolastica, detta alcuni principi fondamentali per la partecipazione delle scuole non statali al sistema nazionale di istruzione.
Possono definirsi scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia ..." come indicati nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge.
I principi così delineati richiedono un'ampia e dettagliata specificazione della disciplina applicativa, in particolare in questa fase in cui il riconoscimento della parità e la verifica del possesso dei requisiti richiesti alle scuole sono affidati alla competenza di codesti Uffici regionali e in vista delle proposte che il Ministro deve presentare in Parlamento entro il 2003, ai sensi dell'art. 1, c. 7 della legge 62/2000, per il definitivo superamento delle disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII del T.U. 297/1994.
Con la presente lettera circolare, sentita la Commissione istituita con D.M. 2.11.2001 per l'applicazione della legge 62/2000, si forniscono istruzioni applicative in ordine alla strutturazione dei corsi e delle classi nelle scuole paritarie.
A) Riconoscimento della parità in relazione a classi non facenti parte di un corso completo
Specificamente l'art. 1, comma 4, lett. f) della legge 62/2000 richiede, ai fini del riconoscimento della parità, il possesso del seguente requisito "l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe".
È un requisito che postula la qualità delle scuole nel senso che abbiano strutture e percorsi di svolgimento coerenti con le dinamiche dell'autonomia, sappiano dare risposte adeguate ai bisogni educativi e si collochino, quindi, a pien
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