Decreto direttoriale MIUR 12.02.2002
Allegato A - Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed per il personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio 1999 (approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002)
Non sono soggetti a valutazione ititoli di accesso alla cattedra o posto, cui si riferisce il concorso, né quelli di grado inferiore.
A - Titoli di accesso alla graduatoria
Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità
1) Per il superamento di un concorso , per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità , o il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario ( S.S.I.S. ) relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti | fino ad un massimo di punti 36. |
Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1) , i seguenti punti: | |
per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59 | punti 12 |
per il punteggio da 60 a 65 | punti 15 |
per il punteggio da 66 a 70 | punti 18 |
per il punteggio da 71 a 75 | punti 21 |
per il punteggio da 76 a 80 | punti 24 |
per il punteggio da 81 a 85 | punti 27 |
per il punteggio da 86 a 90 | punti 30 |
per il punteggio da 91 a 95 | punti 33 |
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