Decreto direttoriale MIUR 12.02.2002
1. I docenti ed il personale educativo, già inseriti nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, possono:
a) chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui sono inseriti in graduatoria;
b) presentare domanda di trasferimento da una o da entrambe le province di precedente inserimento e conseguente istanza di iscrizione nella corrispondente fascia di graduatoria permanente di altra provincia, entro il termine e con le modalità indicati dal successivo art.10, nonché chiedere, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui chiede di essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione, il candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente aggiornato secondo le indicazioni di cui al successivo comma 2.
c) non produrre alcuna domanda, sia d'aggiornamento che di trasferimento. In tal caso mantengono, con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente. Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve essere, comunque, confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio, derivante da situazione soggetta a modifica (lettere M, N O, R e S dei titoli di preferenza).
Per il personale di cui al precedente comma 1), lett. a) e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli, conseguiti successivamente al
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.