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Decreto direttoriale MIUR 12.02.2002

Termini e modalità per la presentazione delle domande per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo della scuola - Anno scolastico 2002/2003. (G.U. 19.02.2002, n. 14)

Art. 5 - Insegnamento di sostegno

1. Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione, di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicaps psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni.

2. Il titolo di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap può essere utilmente conseguito anche successivamente alla scadenza del termine di cui al successivo art.10, comma 1, purché il conseguimento avvenga entro il 31 maggio 2002. In tal caso i candidati sono tenuti, entro 5 giorni dal conseguimento del titolo citato e comunque, tassativamente, entro la data del 31 maggio 2002 ad inviare la dichiarazione del conseguimento del titolo.

3. Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.

4. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.

5. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nel

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