Decreto direttoriale MIUR 12.02.2002
1. Il personale incluso in graduatorie permanenti di due province ha titolo a conseguire soltanto in una delle due province rapporti di impiego a tempo determinato, sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto.
2. Il personale incluso in graduatorie permanenti di una sola provincia ha titolo a conseguire nella medesima provincia rapporti di impiego a tempo determinato sulla base delle graduatorie permanenti, mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, può scegliere o la stessa provincia oppure una provincia diversa.
3. Ai fini del conseguimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti possono indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e del D.M. 4 giugno 2001, n. 103, fino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche della provincia a tale scopo prescelta. L'aspirante a posti di insegnamento di scuola materna e/o di scuola elementare può indicare fino ad un massimo di dieci circoli didattici e fino ad un massimo di venti istituti, anche se comprensivi. Il limite di trenta istituzioni scolastiche riguarda, complessivamente, tutte le graduatorie di circolo e di istituto, sia di prima che di seconda e terza fascia, in cui l'aspirante ha titolo ad essere incluso per i diversi insegnamenti.
4. Il personale che figuri già incluso nelle graduatorie permanenti per l'a.s. 2001/2002 - sia che abbia o meno richiesto, ai fini dell'inclusione in graduatorie permanenti per l'a.s. 2
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