Decreto legge 22.02.2002, n. 13
1. All'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "sulle contabilità speciali di girofondi", sono sostituite dalle seguenti: "sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed";
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali.".
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