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Decreto legge 22.02.2002, n. 13

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali. (G.U. 25.02.2002, n. 47)

Art. 3 ter -

1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso".

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