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D.M. MIUR 28.02.2002, n. 21

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti e dei Componenti delle commissioni d'esame. (G.U. 04.07.2002, n. 155 - S.O. n. 139)

Art. 2 - Criteri di nomina dei Presidenti

1. Il Presidente è nominato tra il personale dirigente e docente della scuola secondaria superiore, secondo il seguente ordine di precedenza:

a) dirigenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati Femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nelle scuole secondarie superiori;

c) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;

d) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore;

e) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo.

2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine, per i dirigenti scolastici e i docenti, vengono effettuate, prioritariamente, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'Istituto sede di servizio dell'aspirante.

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