Circolare INPDAP 10.01.2002, n. 2
Testo unico decreto legislativo 26.03.2001, n. 151, articolo 42 - Congedo straordinario per l'assistenza portatori di handicap. Disposizioni modificative alla legge n. 53/2000.
Con la circolare n. 49 del 27.11.2000, questo Istituto ha delineato gli aspetti più significativi della disciplina introdotta dalla legge 8 marzo 2000 n. 53, nota come la "legge sui congedi parentali", recante misure a sostegno della famiglia, della maternità e della paternità. Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pubblicato nella G.U. del 26.4.2001 n. 93/L, in esecuzione della delega contenuta nell'art.15 della già citata legge n. 53/2000, nell'intento di garantire, in materia, la coerenza logica e sistematica della complessa normativa vigente, reca, oggi, il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi o in affidamento.
In tale ambito, l'articolo 42 del testo unico, in tema di riposi e permessi per l'assistenza di figli con handicap grave, ha richiamato e sostanzialmente confermato il preesistente quadro normativo di cui al comma 4 bis dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, così come introdotto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge Finanziaria 2001).
In particolare, il comma 5 dell'art. 42 ribadisce che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari , per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/92, da almeno cinque anni, la situazione di gravità contemplata dall'articolo 3, comma 3, della medesima legge 104. Condizione prevista per il beneficio è che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno in strutture specializzate.
La domanda deve essere inoltrata all'amministrazione od ente di appartenenza e gli interessati hanno diritto ad usufruirne entro sessanta giorni dalla richiesta.
A) Destinatari
Hanno diritto al congedo i lavoratori pubblici che sono:
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