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Comunicato Ministero dell'economia e delle finanze 03.01.2002

Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonché di quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea. (G.U. 03.01.2002, n. 2)

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dell'art. 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si comunica che, in relazione al telex in data 3 dicembre 2001, n. 13991 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie - Ufficio coordinamento mercato interno, dal 1 gennaio 2002, i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori, forniture di beni e servizi, ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonché di quelli derivanti da accordo CEE-WTO-GPA, sono così determinati:

soglie comunitarie:

1) euro 5.000.000;

2) euro 200.000;

3) euro 750.000;

4) euro 400.000;

5) euro 600.000;

soglie WTO-GPA:

1) DSP 130.000 = euro 162.293;

2) DSP 200.000 = euro 249.681;

3) DSP 400.000 = euro 499.362;

4) DSP 5.000.000 = euro 6.242.028.

 

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