Decreto legislativo 15.01.2002, n. 9
1. Fermi restando gli aggiornamenti delle denominazioni di uffici e strutture ministeriali già operati con il presente decreto, in tutti gli altri casi in cui nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste denominazioni di uffici e strutture ministeriali modificate per effetto di intervenute disposizioni legislative, le stesse devono intendersi modificate nel modo seguente:
a) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
b) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
c) le denominazioni: "Ministro e Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
d) le denominazioni: "Ministro e Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della giustizia";
e) le denominazioni: "Ministro e Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze";
f) le denominazioni: "Ministro e Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della salute";
g) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
h) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'agricoltura e foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle politiche agricole e forestali";
i) le denominazioni: "Ministro e Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e M
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