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Decreto legislativo 15.01.2002, n. 9

Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85. (G.U. 12.02.2002, n. 36 - S.O. n. 28)

Art. 5 -

1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente;";

b) al comma 1, lettera d), numero 1), prima della parola: "motoveicoli" è anteposta la seguente: "ciclomotori,";

c) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.".

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