D.M. Lavoro e politiche sociali 18.01.2002, n. 34
1. All'articolo 6 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 25 maggio 2001, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
"Restano, in ogni caso, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.";
b) al comma 3, dopo le parole "presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento" sono aggiunte le seguenti: "ed ancora in corso di valutazione,";
c) al comma 3, dopo le parole "in sostituzione della dichiarazione eventualmente già presentata" sono aggiunte le seguenti: ", al fine di procedere ad un'istruttoria che tenga conto delle norme del presente regolamento. Restano, comunque, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.".
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