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D.M. MIUR 25.01.2002, n. 9

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame.

Art. 2 - Composizione delle commissioni nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate

1. Le classi terminali delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate sono abbinate, a cura dei Dirigenti regionali, agli istituti statali o paritari, di norma, di corrispondente indirizzo, o, nel caso non possa assicurarsi corrispondenza di indirizzo, anche ad istituti di indirizzo diverso. Il dirigente scolastico dell'istituto statale o paritario provvede all'abbinamento delle suddette classi a classi funzionanti nell'istituto medesimo.

2. Le commissioni relative alle classi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, costituite nel rispetto del numero fissato nella tabella di cui all'art.1, sono composte per il 50 per cento da docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata è stata abbinata.

3. Nel caso di abbinamento tra classi del medesimo indirizzo, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto di esame già individuate nella commissione della classe statale o paritaria di abbinamento. Nella designazione deve comunque essere assicurata la presenza del docente della materia oggetto della seconda prova scritta, indicata nella tabella allegata al D.M. n.2 del 9 gennaio 2002.

4. Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo diverso, qualora non sia possibile procedere secondo le indicazioni di cui al comma 3, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50% dei commissari tra i docenti delle materie oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo di inclusione del docente del

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