Nota MIUR 23.01.2002, prot. n. 431
Personale ATA - Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro - D.M. 13.12.2000 n. 430, art. 7 -.
In merito ai quesiti pervenuti per la vie brevi circa l'impossibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro per l'anno scolastico successivo a seguito di una rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata assunzione in servizio si ritiene, per il prossimo anno scolastico, non applicare la sanzione di cui all' art. 7 del Regolamento delle supplenze adottato con D.M. 13.12.2000 n. 430 nei casi di sola rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata assunzione in servizio per supplenze conferite sulla base di graduatorie permanenti o graduatorie provinciali ad esaurimento ed elenchi provinciali.
Quanto sopra nella considerazione che per l'anno scolastico in corso non trova applicazione l'art.3 del citato Regolamento concernente la proposta di assunzione ed i relativi criteri di priorità.
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