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Ordinanza MIUR 14.01.2002, n. 3

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Titolo I - Disposizioni comuni

Art. 5 - Rinunce, revoche e rettifiche

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) e preferenze già espresse, né l'allegata documentazione.

2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata o presentata al competente Centro Servizi Amministrativi della provincia di titolarità dell'interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al CED dei posti disponibili 9 .

3. Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al CED dei posti disponibili 10 .

4. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

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