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Ordinanza MIUR 14.01.2002, n. 3

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Titolo I - Disposizioni comuni

Art. 7 - Fascicolo personale

1. A norma dell'art. 27 della legge 31.12.1996 n.675 e successive modifiche ed integrazioni i dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 27.

Per quanto attiene alla gestione dei dati personali particolari, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal recente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 recante disposizioni integrative della legge 31.12.1996, n. 675, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

Tali principi rilevano con riguardo:

• alle modalità del trattamento "atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato" (art. 2);

• al tipo dei dati trattati "essenziali per svolgere attività istituzionali..." (art. 3);

• alle operazioni eseguibili "strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito..." (art. 4).

2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura del Centro Servizi Amministrativi della provincia di provenienza, al Centro Servizi Amministrativi della provincia di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico. Le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi provvedono direttamente all'invio alla scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro possesso.

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