Nota MIUR 21.06.2002, prot. n. 127
Organici ATA. Anno scolastico 2002/03.
Al fine di consentire, a livello generale, la necessaria omogeneità nella trattazione della materia indicata in oggetto, si ritiene opportuno trasmettere il contenuto della nota n. 125 del 20 u.s., inviata alla Direzione Regionale per la Sicilia, con la quale, ad integrazione delle disposizioni già diramate con protocollo 113 dell'11 giugno c.a., vengono fornite ulteriori indicazioni per la gestione dei posti da rendere indisponibili negli organici delle istituzioni scolastiche che si avvalgono, per la pulizia dei locali, di contratti d'appalto con ditte esterne ovvero stipulati per effetto del decreto interministeriale n. 65/2001.
"....Si fa riferimento alla nota n. 12853 del 10 u.s., inviata anche alla S.V., con la quale il C.S.A. di Palermo chiede di conoscere, sostanzialmente, se possa essere applicato, anche per il prossimo anno scolastico, il contenuto di cui al punto 2) della nota ministeriale 27 giugno 2000, n. 124 con la quale sono state disciplinate, per l'anno scolastico 2000/01, talune modalità operative per la determinazione degli organici di cui all'oggetto.
Con la disposizione in parola è stato contemplato, com'è noto, il mantenimento nella medesima sede di titolarità del personale statale risultato in soprannumero per effetto della sottrazione dei posti, dall'organico di istituto, disposta in presenza di personale delle ditte d'appalto per la pulizia dei locali nonché di ex LSU e/o titolari di contratti CO.CO.CO. In proposito si osserva, preliminarmente, che l'efficacia della cennata clausola di salvaguardia è stata limitata all'anno scolastico 2000/01.
Per il corrente anno scolastico, infatti, con nota protocollo 81/VM del 24 luglio 2001 sono state riportate, dai punti 1) al 4), le disposizioni, tra quelle precedentemente emanate, che potevano essere considerate ancora applicabili; tra esse, come si può rilevare, non è più inclusa quella sulla tutela della sede di titolarità.
Ciò premesso, si esprime comunque l'avviso
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