D.M. MIUR 25.07.2002, n. 88
1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 9 settembre 2002, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito alla trasferta, in conformità di quanto previsto dalla C.M. n. 67 del 12.6.2002 in materia di compensi. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.
3. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.
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