Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32
1. La realizzazione, in collaborazione con le Università e gli enti locali, degli interventi di cui all'articolo 9 è demandata alle tre Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, di seguito denominate Aziende, che hanno sede legale nei comuni sedi delle Università di Firenze, di Pisa e di Siena.
2. Alle Aziende fanno capo anche gli interventi da realizzare in altre città della regione sedi di decentramento universitario dipendenti dalle Università ove ha sede l'Azienda, nonchè gli interventi a favore degli iscritti agli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
3. Le Aziende sono dotate di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di patrimonio proprio e di proprio personale. Il loro funzionamento è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione conformemente alle modalità definite dal regolamento regionale di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b).
4. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori.
5. Le modalità di nomina e la composizione del Consiglio di amministrazione, che assicura la rappresentanza delle Università e degli studenti, sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale. Le modalità di funzionamento e le competenze degli organi di cui al comma 4 sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b).
6. Il bilancio previsionale economico delle Aziende con l'allegato piano di attività annuale e il conto di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione sono soggetti all'approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale
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